Art. 30.

      1. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

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      4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      5. La costituzione o la ricostituzione di commissioni statali o regionali, ai sensi della presente legge, avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      6. Il Ministro della solidarietà sociale e i presidenti delle giunte regionali emanano i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      7. Il Ministro della solidarietà sociale emana il decreto di cui all'articolo 134, comma 1, del testo unico, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituto dall'articolo 28 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.